Il regolamento introduce un divieto graduale giuridicamente vincolante di importare dalla Russia sia gas naturale liquefatto (GNL) che gas da gasdotto, seguito da un divieto totale a partire rispettivamente dalla fine del 2026 e dall’autunno 2027. Contribuirà all’obiettivo generale di realizzare un mercato dell’energia dell’UE resiliente e indipendente, preservando al tempo stesso la sicurezza dell’approvvigionamento dell’UE.
Principali elementi dell’accordo
Fase di transizione per i contratti di fornitura in essere
I colegislatori hanno confermato che le importazioni di gas da gasdotto e di GNL russi saranno vietate a partire da sei settimane dopo l’entrata in vigore del regolamento, mentre per i contratti in essere sarà mantenuto un periodo di transizione. In particolare:
- per i contratti di fornitura a breve termine conclusi prima del 17 giugno 2025, il divieto di importare gas russo si applicherà a partire dal 25 aprile 2026 per il GNL e dal 17 giugno 2026 per il gas da gasdotto
- per i contratti a lungo termine relativi all’importazione di GNL, il divieto si applicherà a partire dal 1º gennaio 2027, in linea con il 19º pacchetto di sanzioni
- per quanto riguarda i contratti a lungo termine relativi all’importazione di gas da gasdotto, il divieto entrerà in vigore il 30 settembre 2027, a condizione che gli Stati membri siano sulla buona strada per conseguire gli obiettivi di riempimento degli impianti di stoccaggio previsti dal regolamento sullo stoccaggio del gas, o al più tardi il 1º novembre 2027
Sarà possibile modificare i contratti in essere solo per scopi operativi rigorosamente definiti e non sarà possibile aumentare i volumi.
Procedure doganali e autorizzazioni
I colegislatori hanno incluso l’obbligo in base al quale entrambe le categorie di importazioni di gas sono soggette a un regime di autorizzazione preventiva al fine di garantire l’effettiva applicazione pratica del divieto:
- per il gas russo e per le importazioni che rientrano nel periodo di transizione, le informazioni richieste per l’autorizzazione devono essere presentate almeno un mese prima dell’entrata nel territorio doganale
- per il gas non russo, la documentazione deve essere fornita almeno cinque giorni prima dell’entrata nel territorio doganale, sette giorni per il gas importato attraverso il punto di interconnessione Strandzha 1
Al fine di ridurre gli oneri amministrativi, i colegislatori hanno concordato che questa procedura di autorizzazione preventiva non si applicherà alle importazioni da paesi che soddisfano determinati criteri, ad esempio grandi produttori di gas che hanno esportato nell’UE più di 5 miliardi di metri cubi di gas naturale nel 2024 e che hanno vietato o limitato l’importazione di gas russo, oppure paesi che non dispongono di infrastrutture per l’importazione. Sulla base del monitoraggio attualmente effettuato dalle autorità doganali o dalle autorità competenti per l’autorizzazione, la Commissione può aggiornare l’elenco dei paesi esentati e, se necessario, rimuovere paesi dall’elenco, ad esempio in caso di elusione documentata.
Piani nazionali di diversificazione
Il regolamento impone a tutti gli Stati membri di presentare piani nazionali di diversificazione che delineino le misure per diversificare il loro approvvigionamento di gas e le possibili sfide, con l’obiettivo di porre fine alle importazioni di gas dalla Russia entro i termini previsti dal regolamento. Al tempo stesso l’accordo rafforza la sorveglianza da parte della Commissione in quanto impone agli Stati membri di comunicare alla Commissione, entro un mese dall’entrata in vigore del regolamento, se hanno contratti di fornitura di gas russo oppure divieti giuridici nazionali in essere.
Lo stesso obbligo di presentare un piano nazionale di diversificazione si applicherà agli Stati membri che stanno ancora importando petrolio russo, con l’obiettivo di interrompere tali importazioni. Il regolamento sarà accompagnato da una dichiarazione della Commissione sull’intenzione di presentare una proposta legislativa relativa all’abbandono delle importazioni di petrolio russo nell’UE entro la fine del 2027.
Altri elementi
Rispetto alla proposta della Commissione, i colegislatori hanno introdotto disposizioni che prevedono sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive in caso di inosservanza delle misure stabilite nel regolamento, compresa una soglia massima di sanzioni sia per le imprese che per le persone fisiche.
Il Consiglio e il Parlamento hanno mantenuto la clausola di sospensione, che prevede la possibilità di sospendere temporaneamente l’applicazione del regolamento in caso di sviluppi improvvisi che minaccino la sicurezza dell’approvvigionamento energetico di uno o più Stati membri. Nello specifico i colegislatori hanno convenuto di rendere più rigorose le condizioni alle quali la Commissione può attivare la sospensione temporanea del divieto di importazione, ossia: stretta necessità, stato di emergenza dichiarato da uno Stato membro, esclusivamente per un periodo limitato e per contratti di fornitura a breve termine.
Al fine di valutare l’impatto del regolamento, i colegislatori hanno inoltre chiesto alla Commissione di valutare l’attuazione del regolamento entro due anni dalla sua entrata in vigore, comprese le disposizioni relative alla procedure di autorizzazione preventiva.
Prossime tappe
L’accordo provvisorio sarà ora approvato dal Consiglio e dal Parlamento, prima di essere formalmente adottato.
Informazioni generali
A seguito della guerra di aggressione della Russia contro l’Ucraina, i leader dell’UE hanno convenuto, nella dichiarazione di Versailles del marzo 2022, di porre fine quanto prima alla dipendenza dai combustibili fossili russi.
Di conseguenza le importazioni di gas e petrolio dalla Russia all’UE sono entrambe diminuite considerevolmente negli ultimi anni. Tuttavia, mentre nel 2025 le importazioni di petrolio sono scese al di sotto del 3% grazie al regime di sanzioni in vigore, si stima che nello stesso anno il gas russo continui a rappresentare il 13% delle importazioni dell’UE, con un valore superiore ai 15 miliardi di euro l’anno. L’UE è pertanto esposta a considerevoli rischi in termini di commercio e sicurezza energetica.
Citazioni
“Si tratta di un risultato positivo per noi e per tutta l’Europa. Dobbiamo porre fine alla dipendenza dell’UE dal gas russo. Vietarlo in modo permanente nell’UE è un passo importante nella giusta direzione. Sono molto lieto e orgoglioso del fatto che siamo riusciti a raggiungere così velocemente un accordo con il Parlamento europeo. È la dimostrazione che siamo determinati a rafforzare la nostra sicurezza e a salvaguardare il nostro approvvigionamento energetico.”
Lars Aagaard, ministro danese del Clima, dell’energia e dei servizi di pubblica utilità
FONTE: COMUNICATO STAMPA DEL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA