Oggi il Consiglio ha adottato il suo mandato negoziale su una revisione puntuale del regolamento dell’UE relativo ai prodotti a deforestazione zero (EUDR). L’obiettivo è semplificare l’attuazione delle norme vigenti e rinviarne l’applicazione per consentire agli operatori, ai commercianti e alle autorità di prepararsi adeguatamente.
A seguito delle preoccupazioni espresse dagli Stati membri e dai portatori di interessi in merito alla preparazione delle imprese e delle amministrazioni, e alle questioni tecniche relative al nuovo sistema di informazione, il Consiglio sostiene la semplificazione puntuale del processo di dovuta diligenza da parte della Commissione. Il Consiglio sollecita inoltre l’introduzione di un rinvio uniforme di un anno dell’applicazione del regolamento per tutti gli operatori, fino al 30 dicembre 2026, con un ulteriore periodo di riserva di sei mesi per i micro e i piccoli operatori.
Il Consiglio ha soppresso il “periodo di grazia” inizialmente proposto dalla Commissione per le grandi e medie imprese, optando invece per una chiara proroga della data di applicazione per tutti gli operatori, indipendentemente dalle loro dimensioni. Il mandato mantiene e integra le misure di semplificazione originariamente proposte dalla Commissione e pone l’accento sulla riduzione degli oneri amministrativi, preservando contemporaneamente gli obiettivi del regolamento.
Principali elementi della posizione del Consiglio
Il mandato del Consiglio ha introdotto una serie di modifiche alla proposta della Commissione volte a ridurre ulteriormente gli oneri amministrativi a carico degli operatori, in particolare i micro e piccoli operatori, e a consentire un’agevole attuazione del regolamento.
Secondo la posizione del Consiglio:
- le disposizioni dell’EUDR si applicherebbero a partire dal 30 dicembre 2026 per gli operatori di medie e grandi dimensioni e dal 30 giugno 2027 per i micro e piccoli operatori
- l’obbligo e la responsabilità di presentare la dichiarazione di dovuta diligenza richiesta riguarderebbero esclusivamente gli operatori che immettono per la prima volta il prodotto sul mercato
- gli operatori a valle e i commercianti non dovrebbero più presentare dichiarazioni di dovuta diligenza separate, ma soltanto i primi operatori a valle sarebbero tenuti a conservare e trasmettere il numero di riferimento della dichiarazione originale
- i micro e piccoli operatori primari presenterebbero solo una dichiarazione semplificata una tantum
Il Consiglio ha inoltre incaricato la Commissione europea di effettuare, entro il 30 aprile 2026, un riesame a scopo di semplificazione per valutare l’impatto dell’EUDR e gli oneri amministrativi per gli operatori, in particolare i micro e piccoli operatori. Ove opportuno, il riesame dovrebbe essere accompagnato da una proposta legislativa.
Prossime tappe
Sulla base di tale mandato, il Consiglio avvierà i negoziati con il Parlamento europeo al fine di raggiungere un accordo definitivo nelle prossime settimane e prima che l’attuale EUDR diventi applicabile, ossia dal 30 dicembre 2025.
Informazioni generali
Il regolamento relativo ai prodotti a deforestazione zero è entrato in vigore nel giugno 2023 con l’obiettivo di garantire che determinate materie prime, come i bovini, il cacao, il caffè, la palma da olio, la gomma, la soia e il legno, e i loro prodotti derivati immessi sul mercato dell’UE o esportati da tale mercato, non causassero la deforestazione o il degrado forestale.
Le sue disposizioni principali dovevano inizialmente applicarsi a decorrere dal 30 dicembre 2024. A seguito delle preoccupazioni sollevate dagli Stati membri, dai paesi terzi, dai commercianti e dagli operatori in merito alla preparazione, nel dicembre 2024 è stato adottato un primo rinvio di un anno.
La nuova modifica, proposta dalla Commissione nell’ottobre 2025, risponde alle continue difficoltà di attuazione, in particolare alla necessità di garantire l’efficace funzionamento del sistema di informazione dell’UE e di alleviare gli oneri amministrativi per gli operatori più piccoli.
FONTE: COMUNICATO STAMPA DEL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA