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Domande e risposte sulla proroga del regolamento sullo stoccaggio del gas e sulla raccomandazione agli Stati membri

Perché la Commissione propone di prorogare il regolamento sullo stoccaggio del gas?

Negli ultimi anni il regolamento sullo stoccaggio del gas ha contribuito in modo significativo a garantire la sicurezza dell’approvvigionamento energetico dell’UE e la stabilità del mercato del gas. Lo stoccaggio del gas contribuisce alla sicurezza dell’approvvigionamento fornendo un approvvigionamento supplementare in caso di forte domanda o di interruzione dell’approvvigionamento. Lo stoccaggio fornisce il 25-30% del gas consumato nell’UE in inverno. Inoltre, durante la stagione di riscaldamento, lo stoccaggio riduce la necessità di importare gas aggiuntivo e aiuta ad assorbire gli shock di alimentazione.

Tenuto conto dell’attuale contesto geopolitico e della difficile situazione sui mercati mondiali del gas, la Commissione propone una proroga di due anni per garantire che l’Europa rimanga ben attrezzata contro i potenziali rischi di approvvigionamento, soprattutto in inverno. Dal punto di vista della sicurezza dell’approvvigionamento, l’esistenza di un obiettivo di riempimento dello stoccaggio e di una traiettoria di riempimento favorisce la prevedibilità e invia segnali importanti agli operatori del mercato.

La proposta presentata oggi mira pertanto a prorogare l’attuale legislazione fino alla fine del 2027, poiché la Commissione prevede di rivedere il più ampio quadro di sicurezza energetica dell’UE nel 2026. Nell’ambito di tale riesame, valuterà se siano necessarie misure più permanenti in materia di stoccaggio.

 

In che modo garantisce che gli obblighi di stoccaggio del gas non creino tensioni nel sistema o distorsioni del mercato?

Fornire agli Stati membri sufficiente flessibilità per ricaricare gli impianti di stoccaggio, soprattutto durante la stagione estiva, è fondamentale per prevenire distorsioni del mercato, soprattutto quando non vi è alcun rischio per la sicurezza dell’approvvigionamento di gas nell’UE. Per questo motivo la Commissione accompagna la proposta di proroga del regolamento con una raccomandazione che incoraggia gli Stati membri a esaminare opzioni di flessibilità già per la stagione di riempimento 2025.

L’attuale regolamento, in vigore fino alla fine dell’anno, prevede già una certa flessibilità e garanzie. In particolare, consente una deviazione di 5 punti percentuali dagli obiettivi di riempimento intermedi. Inoltre, gli Stati membri hanno la possibilità di raggiungere l’obiettivo del 90% il 1o dicembre se non riescono a raggiungerlo il 1o novembre, in particolare in caso di problemi tecnici, quali vincoli ai gasdotti o problemi agli impianti di iniezione, o in caso di condizioni di mercato specifiche. Il regolamento prevede inoltre obblighi di riempimento inferiori per gli Stati membri che dispongono di una notevole capacità di stoccaggio sotterraneo e consente agli Stati membri che dispongono di un’infrastruttura di stoccaggio di GNL sostanziale di contabilizzare tale stoccaggio ai fini dell’obiettivo del 1o novembre.  

La Commissione raccomanda inoltre agli Stati membri, in sede di elaborazione e attuazione delle misure nazionali che contribuiscono al rispetto degli obblighi di stoccaggio, di garantire che tali misure non distorcano il mercato interno dell’energia o non incidano negativamente sulla sicurezza energetica di altri Stati membri o dell’UE nel suo complesso e di consultare a tal fine il gruppo di coordinamento del gas (che riunisce la Commissione e gli Stati membri). Un’azione coordinata è essenziale per mantenere l’integrità del mercato comune e garantire un’equa sicurezza energetica in tutta l’Unione.

Inoltre, gli Stati membri sono incoraggiati a riesaminare l’attuazione delle misure temporanee introdotte per sostenere le traiettoriedi riempimento e l’obiettivo di riempimento del 1° novembre, riconsiderando in particolare il loro impatto sul funzionamento del mercato interno dell’energia. Al momento di decidere in merito alle misure relative al livello di riempimento degli ammassi durante tutto l’anno, gli Stati membri dovrebbero inoltre tenere conto delle condizioni specifiche del mercato.

Da parte sua, nell’affrontare le deviazioni dalla traiettoria di riempimento e nel decidere le possibili misure di esecuzione, la Commissione offrirà maggiore flessibilità tenendo conto degli sviluppi specifici sul mercato del gas e degli effetti che possono avere sul conseguimento degli obiettivi di riempimento. Quando uno Stato membro non è in grado di raggiungere il suo obiettivo o deve applicare una misura specifica per conseguirlo, il gruppo di coordinamento del gas è convocato per discutere se la situazione sia preoccupante per la sicurezza dell’approvvigionamento. La Commissione consulta inoltre il gruppo di coordinamento del gas prima di formulare una raccomandazione ai rispettivi Stati membri, qualora debbano essere adottate misure.

 

Cosa succede se gli Stati membri non sono sulla buona strada o non raggiungono i loro obiettivi?

Quando uno Stato membro non raggiunge un obiettivo, la Commissione deve valutarne l’impatto sulla sicurezza dell’approvvigionamento di gas dell’UE. In caso di deviazione sostanziale e duratura dalla traiettoria di riempimento, che comprometta il conseguimento dell’obiettivo di riempimento, la Commissione, previa consultazione del gruppo di coordinamento del gas e degli Stati membri interessati, formula una raccomandazione a tale Stato membro o agli altri Stati membri interessati in merito alle misure da adottare immediatamente per affrontare la situazione.

 

Quali sono le prossime tappe per l’entrata in vigore delle norme?

La proposta di proroga del regolamento seguirà la procedura legislativa ordinaria. Il Parlamento europeo e il Consiglio analizzeranno la proposta della Commissione e adotteranno le rispettive posizioni negoziali in vista di negoziati interistituzionali in formato trilaterale, cui faranno seguito votazioni finali in seno al Parlamento e al Consiglio per consentirne l’entrata in vigore.

FONTE: COMUNICATO STAMPA DELLA COMMISSIONE EUROPEA

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