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 Domande e risposte sull’ampio pacchetto di misure per approfondire e ampliare le relazioni UE-Svizzera

Qual è la differenza tra l’accordo quadro istituzionale e l’attuale pacchetto?

L’accordo quadro istituzionale e l’attuale pacchetto differiscono sostanzialmente sia nella forma che nella sostanza.

A differenza dell’accordo quadro istituzionale, l’attuale pacchetto non prevede un unico accordo generale. Al contrario, si compone di diversi accordi separati, che sono aggiornati o completamente nuovi. Tali accordi integreranno le soluzioni istituzionali e in materia di aiuti di Stato concordate, garantendo condizioni di parità per gli operatori dell’UE e della Svizzera.

In termini sostanziali, il pacchetto aggiorna gli accordi esistenti in settori connessi al mercato interno ed estende la cooperazione a nuovi settori quali la sicurezza alimentare, la salute e l’elettricità. Consente inoltre l’associazione della Svizzera ai programmi dell’Unione, in particolare Orizzonte Europa ed Erasmus+, e prevede un meccanismo permanente per il contributo finanziario regolare ed equo della Svizzera alla coesione dell’UE.

Quali sono i cambiamenti rispetto alla libera circolazione delle persone? Il nuovo accordo consentirà alla Svizzera di introdurre un tetto alla libera circolazione?

La modifica principale consisterà nel fatto che la Svizzera applicherà il diritto dell’Unione attuale e futuro in materia di libera circolazione delle persone e distacco dei lavoratori e sarà pertanto soggetta alle stesse norme degli Stati membri. La Svizzera non può porre un limite alla libera circolazione e questo non cambierà con l’accordo aggiornato. La clausola di salvaguardia esistente sarà concretizzata e strutturata, ma non sarà unilaterale.

L’accordo contiene eccezioni all’applicazione delle norme dell’UE su questioni particolarmente sensibili per la Svizzera, ad esempio per quanto riguarda l’allontanamento, il soggiorno permanente delle persone economicamente inattive e degli studenti.

Qual è l’accordo relativo alle tasse per gli studenti dell’UE che studiano presso le università svizzere?

In base all’accordo aggiornato, la Svizzera tratterà gli studenti dell’UE e gli studenti svizzeri allo stesso modo per quanto riguarda le tasse universitarie e tutte le altre tasse o oneri relativi agli studi nella stragrande maggioranza delle università pubbliche. L’attuale livello di accesso degli studenti dell’UE a queste università sarà preservato. 

L’accordo sulla libera circolazione delle persone prevede una clausola di salvaguardia per la Svizzera? Come funzionerebbe?

L’accordo sulla libera circolazione delle persone prevede infatti una clausola di salvaguardia ben strutturata.

Come previsto dall’attuale accordo sulla libera circolazione delle persone, spetta in primo luogo al comitato misto trovare una soluzione adeguata e comune per porre rimedio alle presunte gravi difficoltà economiche derivanti dall’applicazione dell’accordo. Se non si raggiunge un accordo, non è possibile adottare ulteriori misure. 

Ai sensi del nuovo accordo, se il comitato misto non trova una soluzione, la parte che lamenta gravi difficoltà economiche causate dall’applicazione dell’accordo può sottoporre la questione al tribunale arbitrale.  

Spetterà quindi al tribunale arbitrale decidere se le condizioni sono soddisfatte e, se è d’accordo, autorizzare le misure da adottare. In quanto tale, la clausola non è unilaterale.

Se una parte procede all’adozione di misure per affrontare le gravi questioni economiche, l’altra parte può adottare misure nell’ambito dell’accordo per ripristinare un equilibrio tra diritti e obblighi.

Quale sarà il ruolo della Corte di giustizia europea?

Un tribunale arbitrale risolverà le controversie tra le parti in uno qualsiasi degli accordi che disciplineranno l’accesso della Svizzera al mercato interno. Tuttavia, se vi è una questione di diritto dell’Unione che deve essere risolta per emettere la sua decisione, il tribunale arbitrale deve sottoporre tale questione alla Corte di giustizia dell’Unione europea, la cui decisione sarà vincolante per il tribunale arbitrale.

Inoltre, la giurisprudenza della Corte di giustizia dell’Unione europea si applicherà a tutti questi accordi, indipendentemente dal fatto che sia stata emanata prima o dopo l’entrata in vigore del pacchetto.

Che cosa è stato concordato in merito al contributo della Svizzera alla riduzione delle disparità economiche e sociali? Come verrà calcolato il contributo? Esiste una metodologia?

Sarà istituito un meccanismo permanente per il contributo finanziario regolare ed equo della Svizzera alla coesione all’interno dell’UE. L’entità del meccanismo finanziario rifletterebbe il livello di partenariato e cooperazione tra l’UE e la Svizzera

L’accordo contiene disposizioni volte a garantire che non vi sia alcuna lacuna nel contributo della Svizzera e che integri gli sforzi di coesione dell’UE. Contiene inoltre misure efficaci nel caso in cui una delle parti violi l’accordo (ad esempio risoluzione delle controversie, possibilità di adottare misure compensative nell’ambito di questo e di altri accordi che fanno parte dell’ampio pacchetto di accordi tra l’UE e la Svizzera).

L’accordo stabilisce anche l’importo e le altre norme relative al primo contributo finanziario svizzero nell’ambito dell’accordo. Vi sarà un pagamento annuale di 375 milioni di EUR per il periodo compreso tra l’entrata in vigore del pacchetto e il 2036. Inoltre, vi sarà un pagamento annuale di quasi 140 milioni di EUR all’anno a partire dalla fine del 2024. Il primo contributo finanziario svizzero comprenderà pertanto il primo contributo regolare per tale periodo nonché un impegno finanziario supplementare una tantum per il periodo compreso tra la fine del 2024 e la fine del 2029. Infine, l’accordo contiene norme sulle modalità di determinazione del contributo successivo della Svizzera. Ciò si baserebbe sul precedente contributo finanziario regolare, ma sarà adeguato sulla base di una serie limitata di fattori. 

Per cosa potrebbe essere utilizzato il contributo finanziario della Svizzera?

Il contributo finanziario dellaSvizzera favorirebbe principalmente la coesione all’interno dell’UE. Si tratterebbe di sostenere vari progetti destinati a ridurre le disparità economiche e sociali nell’UE. Tali progetti potrebbero riguardare, ad esempio, l’istruzione e la formazione professionale, la trasformazione verde, la ricerca e l’innovazione, il sostegno ai sistemi sanitari o il finanziamento delle PMI, in linea con le priorità stabilite dagli Stati membri interessati e dalla Svizzera nei loro accordi bilaterali. Una piccola parte del contributo finanziario della Svizzera potrebbe essere utilizzata anche nell’ambito di altre sfide comuni che l’UE e la Svizzera si trovano ad affrontare, ad esempio per sostenere misure relative alla migrazione negli Stati membri particolarmente colpiti dai movimenti migratori.

La Svizzera sarà già associata ai programmi dell’Unione?

L’avvio dell’associazione della Svizzera ai programmi di ricerca e formazione Orizzonte Europa, Europa digitale ed Euratom è previsto per il 2025, fatta salva la firma dell’accordo sui programmi dell’Unione. Una clausola di caducità chiarisce che l’associazione terminerà se il pacchetto non sarà ratificato. In quest’ottica, la Commissione europea applicherà disposizioni transitorie per consentire ai candidati svizzeri di presentare domanda per inviti nell’ambito di tali programmi già nel 2025.  

Inoltre, la partecipazione della Svizzera a Fusion for Energy (F4E)/ITER è prevista a partire dal 2026 e a Erasmus+ a partire dal 2027.

Cosa è previsto nelle disposizioni in materia di aiuti di Stato?

Saranno introdotte disposizioni in materia di aiuti di Stato negli accordi sui trasporti aerei, terrestri ed elettrici.

Qualsiasi aiuto concesso dalla Svizzera nei settori contemplati da tali accordi sarà soggetto alle stesse norme in materia di compatibilità degli aiuti di Stato applicabili nell’UE. La Svizzera dovrà istituire un sistema di controllo degli aiuti di Stato che offra un livello di sorveglianza e applicazione equivalente a quello previsto nel sistema dell’UE, anche attraverso un’autorità di vigilanza indipendente. Nell’istituire il loro sistema di controllo degli aiuti di Stato, le autorità svizzere dovrebbero garantire l’equivalenza con il diritto derivato dell’UE in materia di aiuti di Stato e tenere debitamente conto degli orientamenti, delle comunicazioni e della prassi decisionale pertinenti della Commissione.

Quali sono i cambiamenti rispetto ai trasporti?

L’accordo sui trasporti terrestri confermerà il diritto degli operatori ferroviari dell’UE di fornire servizi internazionali in Svizzera, compresa la possibilità di far salire e scendere passeggeri in Svizzera lungo le rotte internazionali. Ciò significa che un treno internazionale gestito da una società dell’UE che va, ad esempio, da Parigi a Zurigo può far salire passeggeri a Basilea e farli scendere a Zurigo. Attualmente, tale treno può essere utilizzato solo in collaborazione con un operatore svizzero. L’accordo prevede una serie di eccezioni alle norme dell’UE, in particolare per quanto riguarda l’orario di servizio a intervalli in Svizzera. L’accordo pone inoltre le basi per una partecipazione limitata della Svizzera all’Agenzia dell’Unione europea per le ferrovie.

In base all’accordo sull’aviazione, i vettori aerei svizzeri acquisiranno il diritto di volare all’interno del territorio di uno Stato membro (ad esempio da Berlino a Monaco di Baviera) e i vettori aerei dell’UE acquisiranno il diritto di volare all’interno della Svizzera.

Infine, gli accordi sul trasporto aereo e sul trasporto terrestre integrano disposizioni istituzionali e in materia di aiuti di Stato per garantire condizioni di parità tra gli operatori dell’UE e della Svizzera nei settori contemplati da tali accordi.

L’aggiornamento dell’accordo sul reciproco riconoscimento (ARR) e del relativo allegato è incluso nel pacchetto?

La Commissione e la Svizzera stanno lavorando all’aggiornamento dell’allegato ARR, che farà parte dell’accordo sul reciproco riconoscimento aggiornato. L’allegato fa riferimento in particolare a norme settoriali specifiche per venti settori di prodotti. Contiene inoltre disposizioni per il riconoscimento reciproco dei certificati attestanti che i prodotti sono conformi ai pertinenti requisiti derivanti da tali norme settoriali specifiche.

L’accordo aggiornato e il relativo allegato entreranno in vigore insieme al resto del pacchetto, una volta che entrambe le parti avranno completato le procedure di ratifica.

Quali sono i vantaggi dell’accordo sull’energia elettrica?

L’UE e la Svizzera cercano di concludere un accordo sull’energia elettrica da quasi 20 anni. Con questo accordo, la Svizzera integrerà nel suo ordinamento giuridico la legislazione dell’UE a sostegno del mercato interno dell’energia elettrica e avrà quindi accesso a tale mercato.

Oltre a garantire la certezza del diritto per gli attori dell’UE e della Svizzera che operano nel settore dell’energia elettrica sulle norme applicabili in ciascuna giurisdizione, l’accordo garantirà una maggiore stabilità della rete elettrica, una maggiore sicurezza dell’approvvigionamento di energia elettrica sia per l’UE che per la Svizzera e condizioni commerciali più efficienti, massimizzando così il benessere sociale. Per quanto riguarda le riserve invernali si applicano disposizioni dettagliate che riflettono le specificità svizzere.

Infine, l’accordo contribuirà anche al conseguimento di un sistema elettrico completamente decarbonizzato e pertanto agevolerà il conseguimento dell’azzeramento delle emissioni nette da parte dell’UE entro il 2050.

Quali sono i vantaggi di uno spazio comune per la sicurezza alimentare?

Nel corso degli anni la legislazione dell’UE e quella svizzera in materia di lotta contro le malattie degli animali sono diventate progressivamente simili.

Con l’istituzione di uno spazio comune per la sicurezza alimentare, l’UE e la Svizzera hanno convenuto di approfondire ed estendere la loro cooperazione, sostituendo i molteplici insiemi di norme che attualmente disciplinano i loro flussi agroalimentari bilaterali con un unico corpus normativo e un sistema di controllo integrato che copra l’intera catena alimentare. Comprenderà in particolare la sicurezza degli alimenti e dei mangimi, la salute delle piante e i prodotti fitosanitari, nonché la salute e il benessere degli animali.

Gli animali, le piante, gli alimenti e i mangimi circoleranno tra l’UE e la Svizzera secondo le stesse norme vigenti all’interno degli Stati membri. Le partite provenienti da paesi terzi saranno sottoposte agli stessi controlli sanitari e fitosanitari al loro arrivo in Svizzera come in qualsiasi altro Stato membro. Ciò significa che gli stessi controlli saranno applicati all’aeroporto di Ginevra o Zurigo, o nel porto di Dunkerque o nell’aeroporto di Schiphol su alimenti, mangimi, piante o animali importati.

I consumatori dell’UE e della Svizzera saranno rassicurati sul fatto che lo stesso insieme di standard elevati in materia di alimenti, mangimi e altri prodotti legati alla catena alimentare viene applicato simultaneamente da entrambe le parti in un dato momento. I produttori e le imprese di alimenti e mangimi nell’UE e in Svizzera beneficeranno di norme più chiare e trasparenti, che renderanno gli scambi più agevoli e facili.

Lo Spazio comune per la sicurezza alimentare significa che la Svizzera dovrà abbandonare i suoi standard più severi in materia di organismi geneticamente modificati e benessere degli animali?

In una serie limitata di settori, l’UE e la Svizzera hanno convenuto che la Svizzera potrebbe mantenere standard diversi da quelli dell’UE. Ciò vale in particolare per gli organismi geneticamente modificati e il benessere degli animali.

Entrambe le parti hanno convenuto che norme svizzere più rigorose non dovrebbero incidere negativamente sulle esportazioni dell’UE verso la Svizzera e che entrambe le parti dovrebbero consultarsi su importanti sviluppi relativi a questi settori.

Lo spazio comune per la sicurezza alimentare/le soluzioni istituzionali incideranno sulle concessioni tariffarie e contingentali concordate dall’UE e dalla Svizzera nell’accordo agricolo?

Non sarà così. Le rispettive concessioni tariffarie e contingentali dell’UE e della Svizzera di cui agli allegati 1, 2 e 3 dell’accordo sul commercio di prodotti agricoli non sono interessate dallo spazio comune della sicurezza alimentare e dalla gamma di soluzioni istituzionali che ne derivano. Le modifiche a tale accordo si limitano a una modernizzazione del suo meccanismo di risoluzione delle controversie, per allinearlo alle attuali pratiche nelle rispettive politiche commerciali dell’UE e della Svizzera.

Lo spazio comune della sicurezza alimentare porterà all’armonizzazione delle politiche agricole dell’UE e della Svizzera?

Questo non accadrà. Lo spazio comune della sicurezza alimentare non disciplina il modo in cui l’UE e la Svizzera dovrebbero organizzare i propri mercati agricoli. Ciascuna parte continuerà a sviluppare le proprie politiche agricole in modo indipendente. Le norme vigenti nell’ambito dell’accordo sul commercio dei prodotti agricoli che riguardano la protezione dei vini, delle bevande spiritose e delle indicazioni geografiche, nonché l’agricoltura biologica, non saranno soggette a un allineamento dinamico.

Quali sono le prossime tappe del processo da parte dell’UE?

La Commissione procederà ora alla revisione giuridica e alla traduzione degli accordi e dei protocolli che formano il pacchetto in tutte le lingue ufficiali dell’UE. Ciò consentirà alla Commissione di presentare proposte al Consiglio per la firma e la conclusione degli elementi del pacchetto.

Una volta che il Consiglio avrà autorizzato la firma degli accordi e dei protocolli, la Commissione potrà firmarli a nome dell’Unione.

Il Consiglio chiederà quindi l’approvazione del Parlamento europeo.

Infine, il Consiglio deciderà in merito alla conclusione del pacchetto, consentendone l’entrata in vigore.

FONTE: COMUNICATO STAMPA DELLA COMMISSIONE EUROPEA  

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