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Il Consiglio concorda la sua posizione in merito alle norme sull’abbandono graduale delle importazioni di gas russo nell’ambito di REPowerEU

Il Consiglio ha concordato oggi la sua posizione negoziale relativamente al progetto di regolamento relativo all’abbandono graduale delle importazioni di gas naturale russo. Il regolamento costituisce un elemento centrale della tabella di marcia REPowerEU finalizzata a porre fine alla dipendenza dall’energia russa, a seguito della strumentalizzazione delle forniture di gas come arma da parte della Russia e delle ripetute interruzioni delle forniture di gas all’UE, con ripercussioni significative sul mercato europeo dell’energia.

Il regolamento proposto introduce un divieto graduale e giuridicamente vincolante sulle importazioni sia di gas via gasdotto che di gas naturale liquefatto (GNL) dalla Russia, mentre il divieto totale si applicherà a partire dal 1º gennaio 2028. L’accordo raggiunto dal Consiglio mantiene tale termine e rappresenta pertanto un ambizioso segnale di determinazione a realizzare l’abbandono graduale. Contribuirà all’obiettivo generale di realizzare un mercato dell’energia dell’UE resiliente e indipendente, preservando al tempo stesso la sicurezza dell’approvvigionamento dell’UE.

Principali modifiche concordate dal Consiglio

Fase di transizione per i contratti di fornitura in essere

Il Consiglio ha confermato il divieto, a partire dal 1º gennaio 2026, delle importazioni di gas russo, mantenendo un periodo di transizione per i contratti in essere. In particolare i contratti a breve termine conclusi prima del 17 giugno 2025 potranno continuare fino al 17 giugno 2026, mentre quelli a lungo termine potranno durare fino al 1º gennaio 2028.

Sarà possibile modificare i contratti in essere solo per scopi operativi rigorosamente definiti e non sarà possibile aumentare i volumi, a eccezione di alcune specifiche flessibilità per gli Stati membri senza sbocco sul mare colpiti dai recenti cambiamenti nelle rotte di approvvigionamento.

Procedure doganali e autorizzazioni

Rispetto alla proposta della Commissione, il Consiglio ha razionalizzato gli obblighi doganali introducendo requisiti e procedure meno rigorosi in materia di documentazione per le importazioni di gas non russo. In questi casi, alle autorità competenti per l’autorizzazione deve essere fornita solo la prova del paese di produzione prima che il gas entri nel territorio doganale dell’UE, mentre sono richieste maggiori informazioni per le importazioni di gas dalla Russia durante la fase di transizione (comprese la data e la durata del contratto di fornitura, i quantitativi contrattuali ed eventuali modifiche del contratto).

Il Consiglio ha incluso l’obbligo in base al quale entrambe le categorie di importazioni di gas sono soggette a un regime di autorizzazione preventiva al fine di garantire l’effettiva applicazione pratica del divieto:

  • per il gas russo e per le importazioni che rientrano nel periodo di transizione, le informazioni richieste per l’autorizzazione devono essere presentate almeno un mese prima dell’entrata nel territorio doganale
  • per il gas non russo, la documentazione deve essere fornita almeno cinque giorni prima dell’entrata nel territorio doganale
  • nel caso dei carichi di GNL miscelato, la documentazione deve indicare le quote rispettivamente russe e non russe di gas nella miscela e solo i quantitativi non russi saranno autorizzati a entrare nell’UE

Al fine di ridurre gli oneri amministrativi, gli Stati membri hanno concordato che tale procedura di autorizzazione preventiva non si applica alle importazioni dai paesi che soddisfano un elenco di criteri indicati nel regolamento proposto. In questo modo si garantisce che solo le importazioni la cui verifica sia più pertinente siano soggette all’autorizzazione preventiva. Secondo il testo concordato, il Consiglio incarica la Commissione di redigere l’elenco dei paesi esentati entro cinque giorni dall’entrata in vigore del regolamento.

Sono stati introdotti ulteriori meccanismi di monitoraggio e notifica per impedire al gas russo di entrare nell’UE nell’ambito di un regime di transito (ossia attraversando l’UE mentre è trasportato verso un’altra destinazione, senza essere introdotto sul mercato dell’UE).

Piani nazionali di diversificazione

Il regolamento proposto prevede che tutti gli Stati membri presentino piani nazionali di diversificazione in cui sono delineate le misure e le potenziali difficoltà per quanto riguarda la diversificazione del loro approvvigionamento di gas. Il Consiglio ha concordato di esentare gli Stati membri che possono dimostrare che non ricevono più alcuna importazione diretta o indiretta di gas russo.

Lo stesso obbligo di presentare un piano nazionale di diversificazione si applicherà agli Stati membri che stanno ancora importando petrolio russo, con l’obiettivo di interrompere tali importazioni entro il 1º gennaio 2028.

Altri elementi

Rispetto alla proposta della Commissione, il Consiglio ha sviluppato ulteriormente le disposizioni in materia di scambi di informazioni tra le autorità nazionali, l’Agenzia dell’UE per la cooperazione fra i regolatori nazionali dell’energia (ACER) e la Commissione e ha chiesto alla Commissione di valutare l’attuazione del regolamento entro due anni dalla sua entrata in vigore, comprese le disposizioni sulle procedure di autorizzazione preventiva.

Ha inoltre chiarito la clausola sospensiva, specificando quali tipi di perturbazioni della sicurezza di approvvigionamento potrebbero giustificare una revoca temporanea del divieto di importazione o del requisito di autorizzazione preventiva.

Prossime tappe

La presidenza del Consiglio avvierà i negoziati con il Parlamento europeo al fine di concordare il testo definitivo del regolamento, appena il Parlamento avrà adottato la sua posizione.

Informazioni generali

A seguito della guerra di aggressione della Russia contro l’Ucraina, i leader dell’UE hanno convenuto, nella dichiarazione di Versailles del marzo 2022, di porre fine quanto prima alla dipendenza dai combustibili fossili russi.

Di conseguenza le importazioni di gas e petrolio dalla Russia all’UE sono entrambe diminuite considerevolmente negli ultimi anni. Tuttavia, mentre nel 2025 le importazioni di petrolio sono scese al di sotto del 3%, si stima che nello stesso anno il gas russo continui a rappresentare il 13% delle importazioni dell’UE, con un valore superiore ai 15 miliardi di euro l’anno. L’UE è pertanto esposta a considerevoli rischi in termini di commercio e sicurezza energetica.

Al fine di affrontare tale vulnerabilità, nel maggio 2025 la Commissione ha adottato la tabella di marcia REPowerEU per garantire un approccio graduale all’abbandono delle restanti importazioni di energie dalla Russia e per rafforzare l’indipendenza e la sicurezza dell’UE nel settore energetico.

Nel giugno 2025 la Commissione ha presentato una proposta incentrata sull’abbandono graduale del gas via gasdotto e del GNL rimanenti, che fissa il divieto totale al 1º gennaio 2028.

Citazioni

“Un’Europa indipendente dal punto di vista energetico è un’Europa più forte e più sicura. Anche se negli ultimi anni abbiamo lavorato duramente e ci siamo adoperati per eliminare il gas e il petrolio russi dall’Europa, non abbiamo ancora raggiunto lo scopo. È pertanto essenziale che la presidenza danese abbia ottenuto dai ministri UE dell’Energia un massiccio sostegno per la legislazione che vieterà definitivamente l’importazione di gas russo nell’UE.”

Lars Aagaard, ministro danese del Clima, dell’energia e dei servizi di pubblica utilità

FONTE: COMUNICATO STAMPA DEL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA

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