Il Consiglio ha adottato oggi la sua posizione sulle modifiche che aggiornano la direttiva, risalente a 20 anni fa, in materia di requisiti armonizzati per gli strumenti di misura. Le modifiche riguardano nuovi dispositivi fondamentali per conseguire gli obiettivi del Green Deal, come le apparecchiature di ricarica dei veicoli elettrici, i distributori di gas compresso e i contatori di energia elettrica, del gas e di energia termica. Le norme aggiornate mirano inoltre ad affrontare l’importanza crescente della digitalizzazione nella misurazione intelligente e a facilitare l’uso dei gas emergenti, tra cui l’idrogeno, per sostenere la decarbonizzazione dei processi industriali. I requisiti aggiornati della direttiva sugli strumenti di misura sono tecnologicamente neutri e incoraggiano il ricorso a soluzioni moderne sia per i consumatori che per i produttori di dispositivi di misurazione. Eviteranno inoltre duplicazioni rispetto alle normative nazionali, che aumenterebbero i costi per le imprese e i consumatori e ritarderebbero la diffusione delle nuove tecnologie verdi e digitali.
Requisiti di visualizzazione chiari
La posizione del Consiglio chiarisce i requisiti per la visualizzazione del risultato della misurazione. Per i contatori del gas e dell’energia elettrica, i risultati della misurazione dovrebbero essere visualizzati sul contatore stesso, a caratteri di stampa o tramite un visualizzatore a distanza (uno schermo che permetta di consultare a distanza, ad esempio in un locale diverso da quello dello strumento di misura, i dati misurati). Tuttavia, per le apparecchiature di alimentazione di veicoli elettrici (caricatori elettrici) o i distributori di gas compresso, possono essere utilizzati anche lo schermo del veicolo o un altro visualizzatore dell’utilizzatore finale (ad esempio uno smartphone). Grazie a queste disposizioni, la posizione del Consiglio garantisce anche la possibilità di ricorrere a soluzioni basate su cloud per i contatori intelligenti.
Dispositivi di conversione dell’energia
Il mandato negoziale armonizza i criteri di valutazione della conformità per i dispositivi di conversione dell’energia introducendo un errore massimo ammissibile dello 0,05%. Un dispositivo di conversione dell’energia converte in energia la massa o il volume di gas misurato applicando il potere calorifico del gas.
Ampliamento dell’ambito di applicazione dei caricatori per veicoli
La posizione del Consiglio elimina le restrizioni per quanto riguarda l’ambito di applicazione delle apparecchiature di alimentazione di veicoli elettrici a uso residenziale, commerciale o industriale leggero. Chiarisce inoltre l’ambito di applicazione, esplicitando che sono contemplati anche motori ferroviari, imbarcazioni, navi e aeromobili.
Il mandato riguarda anche i requisiti dei cavi con connettori per le apparecchiature di alimentazione di veicoli elettrici, allo scopo di agevolare la sostituzione dei cavi senza compromettere le prestazioni del dispositivo.
Periodo transitorio
La posizione del Consiglio garantisce la validità dei certificati nazionali per i dispositivi di misura nel periodo che precede l’applicazione delle modifiche. Questi certificati continueranno a essere accettabili per 12 anni dopo l’entrata in vigore della direttiva modificata, a meno che non scadano prima. Anche la data di applicazione delle nuove disposizioni è stata prorogata di conseguenza (da 24 a 30 mesi) per tenere conto del recepimento e della legislazione nazionale.
Prossime tappe
Il mandato concordato oggi formalizza la posizione del Consiglio e conferisce alla presidenza del Consiglio un mandato negoziale per le discussioni con il Parlamento europeo, che saranno avviate una volta che quest’ultimo avrà adottato la propria posizione.
Contesto
La legislazione in vigore sugli strumenti di misura risale al 2004. L’attuale direttiva in materia è stata rivista nel 2014 con l’obiettivo di allinearla ai principi del nuovo quadro legislativo introducendo un’unica serie di obblighi per gli operatori economici e procedure di valutazione della conformità. Tuttavia, il quadro legislativo vigente non contempla nuovi tipi di strumenti di misura e non è più conforme al principio di neutralità tecnologica.
FONTE: COMUNICATO STAMPA DEL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA